La Psicologia forense indaga ed esplora i fattori psicologici rilevanti ai fini della valutazione giudiziaria in tutte le situazioni in cui la persona è sottoposta dall’autorità Giudiziaria a procedimenti penali e civili.
In ambito civile la valutazione psicologica viene spesso richiesta in situazioni di affido nei casi conflittuali di separazione e divorzio, affido extra famigliare, adozione, dinamiche disfunzionali all’interno della famiglia, provvedimenti per la limitazione della responsabilità genitoriale, danno biologico psichico diretto o indiretto, mobbing.
In ambito penale la valutazione psicologica riguarda frequentemente la capacità a rendere testimonianza, in particolare nelle situazioni di maltrattamento e abuso psicologico e/o sessuale su minore, stalking, capacità di intendere e volere (quindi l’imputabilità), pericolosità sociale, competenza di stare in giudizio.
Lo psicologo giuridico opera nell’ambito della Psicologia forense, conosce la normativa di riferimento e il contesto in cui si muovono gli operatori del diritto, effettua perizie, consulenze e gli interventi di competenza attraverso l’utilizzo di strumenti diagnostici e tecnici specifici; svolge prevalentemente una funzione di consulente.
Lo psicologo nominato dal Giudice viene chiamato Perito (ambito penale) o Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU – ambito civile). La sua attività è finalizzata a rispondere a quesiti legali di diversa natura e con diverse finalità, fornendo al Giudice elementi ulteriori sui quali basare la propria decisione.
Una volta nominato dal Giudice un CTU, ciascuna delle parti in causa ha diritto di nominare un proprio Consulente Tecnico di Parte (CTP), psicologo, che lo assista durante il percorso di consulenza.
Il Consulente Tecnico di Parte:
• Ha diritto di visionare la documentazione, presenziare a tutte le fasi del lavoro consulenziale e chiedere che vengano effettuati approfondimenti specifici.
• Ha una funzione collaborativa con il CTU condividendo la metodologia, portando riflessioni nuove e alternative delle quali il CTU potrà tenere conto e avendo momenti di confronto con il CTU e gli eventuali altri CTP.
• Svolge una funzione di controllo sulle operazioni di consulenza, verificando che la metodologia sia coerente con il quesito posto dal Giudice, che venga seguita in modo scientificamente corretto e che le valutazioni siano motivate.
• Accompagna il proprio cliente durante tutte le fasi dell’iter consulenziale con colloqui di riflessione e monitoraggio sull’andamento del procedimento, accogliendo dubbi e preoccupazioni, sostenendo la persona che si vede coinvolta in un percorso approfondito e complesso sia dal punto di vista procedurale sia emotivo.
Il Consulente tecnico di parte non può:
• Somministrare in proprio test durante la consulenza per non invalidare il lavoro del CTU.
• Incontrare il minore al di fuori degli incontri di CTU.
• Preparare il proprio cliente ai test o a come rispondere al colloquio con il CTU.